Art. 1681

Libro IV (Delle obbligazioni), Titolo III (Dei singoli contratti), Capo VIII (Del trasporto), Sezione II (Del trasporto di persone), in particolare:

Art. 1681 (Responsabilità del vettore) “Salva la responsabilità per il ritardo e per l’inadempimento nell’esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell’avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. Sono nulle le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore. Le norme di questo articolo si osservano anche nei contratti di trasporto gratuito”.

Nel contratto di trasporto fa capo al vettore (Art. 1681 c.c.) la responsabilità contrattuale per eventuali danni che subisca la persona del passeggiero in conseguenza del trasporto medesimo. La natura contrattuale di tale responsabilità non escluderebbe tuttavia, per prevalente opinione, la contemporanea applicazione delle norme concernenti la responsabilità da fatto illecito, qualora ve ne siano anche i relativi presupposti, in applicazione del generale principio del neminem laedere.

Peraltro, la questione non è di poca rilevanza, stante i riflessi pratici in tema di prescrizione e di danno risarcibile: infatti, l’esperimento dell’azione extracontrattuale sarà soggetta al termine di prescrizione non di un anno ( art. 2951, 1° co.), ma di due, e inoltre, il viaggiatore potrà ottenere, in caso di colpa del vettore, il risarcimento anche dei danni non prevedibili al momento del sinistro[1].

In generale, si ammette il concorso delle due azioni: la scelta fra le due, ed anche il loro esercizio cumulativo, spetterebbe alle parti. In particolare, in tema di trasporto stradale, si ammette che con l’azione prevista dall’art. 1681 c.c. concorra anche quella extracontrattuale di cui all’ art. 2054 c.c., ove il trasporto sia avvenuto in base ad un titolo contrattuale. Anzi, si è affermato che i principi generali espressi dall’ art. 2054 c.c. sono applicabili a tutti quanti i soggetti che ricevano danni dalla circolazione dei veicoli, ivi compresi i soggetti trasportati, qualunque sia il titolo, di cortesia o contrattuale (sia oneroso che gratuito). La conseguenza è che il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, può invocare i primi due commi della disposizione citata per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il 3° co. per far valere quella solidale del proprietario, il quale può liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà, ovvero che il conducente abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno[2].

Con riguardo all’onere della prova, dalla natura contrattuale della responsabilità, si ritiene che essa faccia capo al trasportato; che deve, pertanto, dimostrare il contratto di trasporto, il danno subito e il nesso di causa tra quest’ultimo e l’attività del vettore.

La responsabilità del vettore è presunta e tuttavia, esso può dare la prova liberatoria. La dottrina, pur escludendo che quella ex art. 1681 c.c. sia una responsabilità di carattere obiettivo, rileva che la norma prevede una formulazione più rigorosa di quella dell’ art. 1218 c.c., richiedendosi al vettore la prova liberatoria concernente l’attuazione “di tutte le misure atte in concreto ad evitare il danno, cioè le misure idonee in relazione non solo alle norme regolamentari di sicurezza del tipo di servizio prestato, ma anche alle circostanze specifiche di ogni singolo caso”[3]. In giurisprudenza, si tende a dare rilevanza anche alla concreta situazione in cui il trasporto si è svolto[4]. Il vettore, però, nell’adempimento dell’obbligo accessorio di protezione e vigilanza, ben può ragionevolmente affidarsi “anche ad un minimo di prudenza e di senso di responsabilità” del passeggero. La regola generale cui far riferimento è, in questo caso, l’ art. 1227 c.c., secondo il quale il fatto colposo del creditore può determinare, nella dinamica del sinistro, ed in rapporto al livello di gravità dell’elemento soggettivo, la riduzione della misura del risarcimento, o addirittura – qualora, utilizzando la normale diligenza, lo stesso avrebbe potuto evitare il danno – il venir meno del diritto. In tale ultima ipotesi, il nesso di causalità è da ritenersi interrotto, nel caso in cui il comportamento imprudente del viaggiatore abbia costituito la ragione esclusiva della lesione[5]. Resta fermo che, in attuazione dell’ art. 1228 c.c., il vettore rimane responsabile anche dei fatti commissivi ed omissivi delle persone da lui impiegate nell’esecuzione del trasporto: in particolare, nel caso in cui il trasporto sia eseguito mediante l’opera di ausiliari[6].

Ai sensi dell’ultimo comma della norma in commento, il vettore che non riceve corrispettivo alcuno a fronte della sua prestazione è, comunque, assoggettato alla medesima responsabilità del vettore a titolo oneroso[7].

Dal trasporto gratuito occorre distinguere il trasporto amichevole o di cortesia: solo nel primo, infatti, sussisterebbe quell’interesse economico alla prestazione integrante il presupposto dell’obbligazione contrattuale, con la conseguenza che la responsabilità del vettore di cortesia rimarrebbe disciplinata dall’ art. 2043 c.c. Peraltro, la prova della ricorrenza del rapporto contrattuale ricade sull’attore che intenda farlo valere: in mancanza, il trasporto s’intende a titolo di cortesia[8].


[1] FLAMINI, Responsabilità, 301

[2] Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli

[3] ASQUINI, Trasporto di persone, 615; COTTINO, L’impossibilità sopravvenuta della prestazione e la responsabilità del debitore, Milano, 1955, 332; FLAMINI, Responsabilità, 298; PAOLUCCI, 158

[4] Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli

[5] Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli

[6] Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli

[7] Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli

[8] Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli


Giurisprudenza correlata:

Art. 1227 c.c. – CONCORSO COLPOSO DEL DANNEGGIATO NELLA CAUSAZIONE DEL DANNO

Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 24/02/2016) 19/07/2016, n. 14699

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Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 17/06/2008) 18/09/2008, n. 23851

“DANNO NON PATRIMONIALE DA LESIONE DEL DIRITTO ALLA SALUTE”

Cass. Civ., Sez. Unite, Sent. (data ud. 24/06/2008) 11/11/2008, n. 26973

Cass. Civ., Sez. Unite, Sent. (data ud. 24/06/2008) 11/11/2008, n. 26974

“PRINCIPIO INDENNITARIO E LA COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO”

Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 11/03/2014) 13/06/2014, n. 13537