CONCORSO COLPOSO DEL DANNEGGIATO NELLA CAUSAZIONE DEL DANNO

Art. 1227

La disciplina dettata dall’art. 1227 (Concorso del fatto colposo del creditore) c.c. incide sulla quantificazione del danno risarcibile. La prima distinzione da fare è tra concorso del danneggiato nella produzione del c.d. danno-evento (art. 1227, co. 1, c.c: “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate”) e concorso del danneggiato nell’aggravamento del c.d. danno-conseguenza (art. 1227, co. 2, c.c: “Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza”).

Il fattore causale concorrente (che se prevalente può addirittura elidere il nesso eziologico) del danneggiato, di cui al 1° comma, attiene alla c.d. causalità materiale ed incide ex art. 2055[1] c.c., insieme a tutte le altre condotte, alla produzione dell’evento dannoso.

In particolare, il fatto dannoso e colposo del danneggiato, idoneo a diminuire l’entità del risarcimento, comprende qualsiasi condotta negligente o imprudente che costituisca causa concorrente dell’evento medesimo[2].

Affinché si possa muovere un rimprovero al danneggiato è necessario che la deviazione colposa dalla regola di condotta – dovuta a negligenza, imprudenza o imperizia – sia difforme da quella che al suo posto avrebbe tenuto una persona di media diligenza (homo eiusdem generis et condicionis).

Il danno sarà poi ripartito tra agente e vittima in una percentuale che dipenderà dalla gravità delle rispettive colpe e dalla relativa incidenza causale sull’evento[3].

Con riguardo al 2° comma, esso attiene alla c.d. causalità giuridica ed afferma la necessità di scomputare dal risarcibile quelle conseguenze pregiudizievoli ulteriori ed evitabili dal danneggiato con l’uso dell’ordinaria diligenza (in tal caso pertanto si andrà incontro alla totale esclusione di quella parte di risarcimento; e non alla semplice riduzione ex 1° comma) . Si tratta pertanto di quelle conseguenze che, terminato il decorso causale iniziato dalla condotta del danneggiante, sono dovute alla condotta successiva, colposa e negligente del creditore. Si noti comunque che l’onere del danneggiato di adoperarsi per attenuare le conseguenze dannose del fatto illecito altrui non può estendersi fino a ricomprendere attività straordinarie, o che comportino notevoli rischi o spese, e che risultino pertanto eccessivamente onerose.


[1] Art. 2055 c.c. (Responsabilità solidale) “Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.

Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali”.

[2] R. Giovagnoli – Manuale Diritto Civile 2019

[3] R. Giovagnoli – Manuale Diritto Civile 2019


Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 03/04/2014) 26/05/2014, n. 11698

Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 26/09/2014) 13/11/2014, n. 24204

Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 18/01/2016) 06/05/2016, n. 9241

Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 24/02/2016) 19/07/2016, n. 14699

Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 01/12/2016) 19/01/2017, n. 1295

Cass. Civ., Sez. VI-3, Ord., (data ud. 22/11/2017) 02/02/2018, n. 2644

Cass. Civ., Sez. III, Ord., (data ud. 24/05/2019) 03/09/2019, n. 21991

Cass. Civ., Sez. III, Ord., (data ud. 12/11/2019) 13/02/2020, n. 3557

Cass. Civ., Sez. III, Ord., (data ud. 27/06/2019) 17/01/2020, n. 842

Cass. Civ., Sez. III, Ord., (data ud. 05/07/2019) 15/01/2020, n. 515