Libro IV (Delle obbligazioni), Titolo II (Dei contratti in generale), Capo II (Dei requisiti del contratto), Sezione I (Dell’accordo delle parti), in particolare:
Art. 1337 (Trattative e responsabilità precontrattuale) “Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede”.
Con riguardo all’art. 1337 c.c., la giurisprudenza tende a riconoscere natura extracontrattuale alla responsabilità precontrattuale; conseguentemente graverà sul danneggiato l’onere di provare la violazione del canone di comportamento secondo buona fede da parte del danneggiante.
Tra i doveri di buona fede la dottrina individua quello di informazione e comunicazione fra i contraenti. In particolare ciascun contraente è tenuto, in primo luogo, a rappresentare correttamente all’altro contraente le caratteristiche delle prestazioni ed attribuzioni che si intendono assumere [1], ed inoltre, le circostanze obiettive che possono rendere, invalido, inefficace o inutile il contratto[2]. L’esatto avviso circa elementi destinati a costituire oggetto del futuro impegno contrattuale sembra debba riguardare non solo i dati conosciuti ma anche quelli conoscibili con la dovuta diligenza[3].
[1] Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli
[2] BIANCA, 163
[3] BENATTI, 5
Giurisprudenza correlata:
“Art. 1227 c.c. – CONCORSO COLPOSO DEL DANNEGGIATO NELLA CAUSAZIONE DEL DANNO” X
“Art. 2051 – Danno da cose in custodia – CASO FORTUITO, INSIDIE E TRABOCCHETTI” X
“Art. 2052 c.c. DANNO CAGIONATO DALL’ANIMALE” X
“FONDO DI GARANZIA VITTIME DELLA STRADA” X
“GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE DA ALCOOL E STUPEFACENTI” X
“IL DANNO DA PERDITA DEL CONGIUNTO” X
“DANNO NON PATRIMONIALE DA LESIONE DEL DIRITTO ALLA SALUTE” X
“PRINCIPIO INDENNITARIO E LA COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO” X
“IL DANNO NON PATRIMONIALE DA LESIONE DEL c.d. “BENE VITA” X