DIFFORMITÀ

Corte di Cassazione, Sezione 2, Civile, Ordinanza, 4 maggio 2023, n. 11636

In tema di responsabilità dell’appaltatore, al fine di valutare la totale difformità di un intervento edilizio rispetto a quello autorizzato è necessaria una comparazione unitaria e sintetica fra l’organismo programmato e quello che è stato realizzato con una valutazione complessiva e non parcellizzata delle singole difformità, non potendosi dunque ammettere una qualificazione di ognuna di esse come difformità solo parziale dell’immobile assentito rispetto a quello realizzato. (CED, Cassazione, 2023)