RESPONSABILITÀ DEL SOCIO

Corte di Cassazione, Sezione 1, Civile, Ordinanza, 6 luglio 2023, n. 19191

Ciò che può fondare, invece, la responsabilità del socio è l’integrazione della esplicita fattispecie positiva dell’articolo 2476, comma 7 (oggi 8), c.c..

Tale norma, dal suo canto, prevede una responsabilità in proprio, in concorso con gli amministratori, dei soci che abbiano “intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi”.

La responsabilità del socio, prevista in tale disposizione, si fonda sulla condotta di questi che interferisca con la gestione societaria, affidata agli amministratori.

Essa non vale, invece, a rendere il socio co-gestore, dunque responsabile con riguardo alla intera gestione societaria, ma avendo il legislatore in tal modo inteso coinvolgere il socio nella responsabilità degli atti dannosi, che egli abbia con intenzione indotto l’organo gestorio a realizzare.

Si tratta, quindi, di atti che indubbiamente palesano un qualche coinvolgimento od ingerenza nella stessa gestione societaria: ma, al di fuori del caso in cui sia ravvisabile in capo al socio anche una posizione di c.d. amministratore di fatto – ossia tale da coinvolgerlo nella intera gestione societaria, in tutta la sua complessità verso l’interno e verso i terzi – egli potrà rispondere solo con riguardo all’atto o agli atti, come specificamente decisi o autorizzati.

Ciò che si richiede, quindi, sia pure non soltanto nelle sedi ufficialmente deputate alla manifestazione di volontà dei soci, è una effettiva influenza sull’attività gestoria, in uno dei modi che la legge stessa menziona, in quanto al socio possa imputarsi il coinvolgimento diretto nell’assunzione di scelte gestorie pregiudizievoli.

Intento della norma, invece, certamente non è il coinvolgimento tout court del socio nella responsabilità solidale con l’amministratore, per l’intera mala gestio dal medesimo compiuta, o di renderlo responsabile per omessa vigilanza sugli amministratori: si tratta di condotte, invero, imputabili semmai ad un amministratore non esecutivo, e non sempre; non certamente, invece, al singolo socio, neppure se vi sia la prova del coinvolgimento, nei sensi sopra indicati, in uno o più specifici atti dannosi.Pertanto, esattamente la corte territoriale, esclusa una responsabilità da concorso omissivo nella mancata instaurazione del procedimento giudiziale di declaratoria della causa di scioglimento, abbia poi ricercato l’eventuale integrazione di una responsabilità, secondo la fattispecie speciale dell’articolo 2476 c.c.”