PAR CONDICIO CREDITORUM

Corte di Cassazione, Sezione U, Civile, Sentenza, 23 febbraio 2023, n. 5694

i) Il giudizio arbitrale promosso sulla base della clausola compromissoria accessoria ad un appalto e per l’accertamento di un credito da esso dipendente, diviene improcedibile al sopraggiungere della messa in liquidazione coatta amministrativa di una delle parti del contratto (nella specie, l’appaltatore), stante l’esclusività dell’accertamento del passivo nella sede concorsuale, a cui è comunque tenuta, ai sensi degli artt. 52 e 93 l.fall., la parte creditrice (nella specie, il committente) se il rapporto è ancora pendente e, cioè, non esaurito ai sensi dell’art. 72 l.fall.;

ii) L’apertura della procedura concorsuale in pendenza del rapporto contrattuale determina, per regola generale ex art. 72, comma 6, l.fall., valevole anche per l’appalto, l’inefficacia della clausola negoziale che ne fa dipendere la risoluzione da tale evento;

iii) È nullo il lodo emesso prima della scadenza del termine di 60 giorni assegnato dall’art. 81 l.fall. all’organo concorsuale per dichiarare il proprio eventuale subentro nel contratto d’appalto a cui accede la clausola compromissoria, senza che siffatta dichiarazione sia intervenuta; ne consegue l’inettitudine a produrre effetti nei confronti della procedura concorsuale, in quanto lo scioglimento dell’appalto derivante dall’apertura del concorso ha effetto legale “ex nunc”, solo risolutivamente condizionato alla eventuale decisione di subentro del commissario, sicché gli arbitri difettano in radice di “potestas judicandi”. (CED, Cassazione, 2023)