IRES IRAP

Corte di Cassazione, Sezione TRI, Civile, Sentenza, 2 marzo 2023, n. 6278

20. Il nono motivo è fondato, il che comporta l’assorbimento del quarto, quinto, decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo motivo.

Per costante giurisprudenza sezionale (ex multis Cass. 25/07/2022, n. 23150) “In materia di imposte sui redditi delle società, il Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 73, comma 3, individua i criteri di collegamento (la sede legale, la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale), paritetici ed alternativi, delle società e degli enti con il territorio dello Stato, la cui ricorrenza, per la maggior parte del periodo d’imposta, determina la residenza in Italia e l’assoggettamento alla potestà impositiva del fisco italiano (…)”. Oggetto del giudizio, come suaccennato (cfr. punto 19), è l’impugnazione degli avvisi di accertamento emanati nei confronti della (OMISSIS), società “esterovestita”, notificati ai suoi amministratori. Ebbene, la sentenza è viziata da extra petizione laddove, senza attenersi all’accertamento e oltrepassando il perimetro della causa, enuncia una prima ratio decidendi (il punto 21 illustra la seconda ratio decidendi), e cioè che i redditi della società sono direttamente imputabili, per trasparenza, ai ricorrenti, i quali – è questo, in sintesi, il ragionamento della C.T.R. – sono soggetti passivi delle imposte Ires e Irap accertate dall’erario nei confronti della società esterovestita.

21. Il quattordicesimo motivo è fondato.

Da una diversa angolazione giuridica rispetto a quella descritta al punto 20 – ed è questa la seconda ratio decidendi della sentenza -, il giudice tributario di appello imputa i redditi della società esterovestita ai ricorrenti anche muovendo dalla prospettazione di questi ultimi di avere agito in nome e per conto della (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione, presso la cui sede amministrativa l’autorità tributaria ha collocato il domicilio fiscale della (OMISSIS). Infatti, la sentenza afferma che i liquidatori sono responsabili nei confronti dei terzi, compreso l’erario, per avere infranto il divieto di operazioni di gestione corrente nel periodo di liquidazione e, in secondo luogo, perché’ il reddito non dichiarato da (OMISSIS), quale società di capitali a ristretta base partecipativa, (cfr. pag. 5 della sentenza) “va direttamente ribaltato sui singoli soci”. E’ il caso di rilevare che questa seconda ratio decidendi non collima con l’oggetto del giudizio (come delineato al punto 20) ne’ con le disposizioni in tema di responsabilità dei liquidatori (Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 36) che non adempiono all’obbligo di pagare con le attività della liquidazione le imposte dovute dalla società. A tutto ciò occorre aggiungere che dagli atti difensivi delle parti e dalla sentenza impugnata non risulta che (OMISSIS) sia stata liquidatore della (OMISSIS) ne’ che quest’ultima sia stata destinataria di un avviso di accertamento”.