PATTO PARASOCIALE
Corte di Cassazione, Sezione 1, Civile, Sentenza, 25 luglio 2023, n. 22375
i) La clausola cd. “russian roulette”, contenuta in un patto parasociale, è valida, in quanto soddisfa l’interesse dei soci paciscenti ad evitare la possibile paralisi del funzionamento dell’assemblea derivante dalla contrapposizione del loro paritetico peso nell’esercizio del diritto di voto, sicché deve negarsi che la determinazione del suo contenuto sia rimessa all’unilaterale arbitrio di un socio a danno dell’altro;
ii) Alla clausola cd. “russian roulette”, contenuta in un patto parasociale, non è applicabile analogicamente il principio di equa valorizzazione delle azioni, previsto, in caso di recesso del socio, dall’art. 2437 ter c.c., e in caso di riscatto delle azioni, dall’art. 2437 sexies c.c., in quanto detta clausola non costituisce in stato di soggezione il socio oblato rispetto a quello che la attiva, ma lascia al primo la facoltà di acquistare, allo stesso prezzo, la partecipazione del socio proponente. (CED, Cassazione, 2023)