Art. 2697

Libro VI (Della tutela dei diritti), Titolo II (Delle prove), Capo I (Disposizioni generali), in particolare:

Art. 2697 (Onere della prova) “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda”.

La norma di cui all’art. 2697 c.c. impone alla parte che vuole far falere un diritto in giudizio (l’attore) di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (c.d. fatti costitutivi). Conseguentemente la medesima parte soccomberà ove non fornisca la dimostrazione del fatto stesso che aveva l’onere di provare; così, tra l’altro si rendere sempre possibile la decisione del giudice, anche in assenza di sufficienti prove dei fatti, evitando pronunce di non liquet[1].

Il convenuto dovrà, invece, allegare i fatti che fondano le sue eccezioni, ossia le ragioni di inefficacia, modificazione o estinzione di quel diritto. Si segnala, tra l’altro, che la mancata contestazione di un fatto allegato da una parte ad opera dell’altra parte renderebbe questo fatto “pacifico”e quindi non bisognoso di prova[2]; e tuttavia, a tal riguardo la recente Cass. n. 2223/2022 ha affermato che, non sussistendo nel vigente ordinamento processuale un onere per la parte di contestazione specifica, la mera mancata contestazione, in quanto tale, non può avere automaticamente l’effetto di prova; con ciò aderendo a quel filone giurisprudenziale secondo cui nel nostro sistema processuale non esiste in realtà un onere di contestazione dei fatti, e che quindi la relevatio può operare solo in presenza di esplicita ammissione del fatto da parte del convenuto, o quando costui abbia impostato la sua difesa su argomenti logicamente incompatibili con la negazione del fatto affermato dall’attore[3].

Con specifico riferimento alla questione della ripartizione dell’onere probatorio in materia contrattuale sono intervenute le Sez. Un. n. 13533/2001, a risolvere alcuni precedenti contrasti giurisprudenziali insorti in merito alla qualificazione del fatto inadempimento, quale fatto costitutivodel diritto del creditore, o quale fatto estintivorispetto all’esistenza di tale diritto, e di conseguenza in merito alla questione della sussistenza o meno in capo al creditore dell’onere di provare l’inadempimentostesso. In tale sentenza la posizione del creditore cha agisce per l’adempimentoviene equiparata a quella del creditore cha agisce per la risoluzionedel contratto e per il risarcimento del danno, potendo questi limitarsi, in entrambi i casi, a fornire la prova del titolo (e dell’eventuale scadenza del termine contrattuale) e ad allegare l’inadempimento della controparte, sulla quale incombe l’onere di provare il fatto estintivodell’adempimento. Peraltro, sul debitore convenuto per l’adempimento o la risoluzione che eccepisca l’altrui inadempimento ex art. 1460 c.c., grava solo l’onere di allegare l’inadempimento, dovendo in questo caso l’attore-creditore fornire la prova del proprio adempimento. Spetta infine al creditore che agisce per l’esatto adempimento, la sola prova del titolo negoziale e la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento della controparte, sulla quale grava, invece, l’onere della prova dell’avvenuto esatto adempimento[4].

Nel nostro ordinamento esiste un principio dell’acquisizione probatoriain funzione del quale ogni prova può essere utilizzata dal giudice in sede di decisione indipendentemente dalla sua “provenienza soggettiva”, ossia senza tener conto di quale parte l’ha dedotta o del fatto che essa sia stata disposta d’ufficio dal giudice[5].

Un recente intervento delle Sez. Un. n. 3086/2022 ha chiarito che quando il giudice dispone una consulenza tecnica d’ufficio, il consulente nominato può accertare tutti i fatti inerenti all’oggetto della lite, utili a rispondere al quesito che gli è stato sottoposto, ad eccezione di quei fatti principali che, ex art. 2697 c.c., devono essere allegati dalle parti a fondamento della domanda o dell’eccezione. La violazione di tale principio dà luogo ad una nullità assoluta della c.t.u[6].

Il legislatore spesso deroga alla norma in commento al fine di diversamente distribuire tra le parti gli oneri probatori. La tecnica che viene impiegata a questo scopo è solitamente quella della presunzione legale, che possono essere assolute (poco frequenti) o relative (che ammettono la prova contraria).


[1] COMOGLIO, 177; MICHELI, L’onere della prova, rist., Padova, 1966, 177; TARUFFO, Onere, 74; TOMMASEO, 158; VERDE, L’onere, 26

[2] il 1° co. dell’art. 115 c.p.c. ora espressamente prevede che il giudice può porre a fondamento della decisione, oltre alle prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, anche i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.

[3] Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli

[4] Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli

[5] COMOGLIO, 208; PATTI, Prove, 15; TARUFFO, Onere, 72

[6] Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli


Giurisprudenza correlata:

Art. 1227 c.c. – CONCORSO COLPOSO DEL DANNEGGIATO NELLA CAUSAZIONE DEL DANNO

Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 01/12/2016) 19/01/2017, n. 1295

Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 18/01/2016) 06/05/2016, n. 9241

“Art. 2051 – Danno da cose in custodia – CASO FORTUITO, INSIDIE E TRABOCCHETTI

Cass. Civ., Sez. VI-3, Ord., (data ud. 19/05/2015) 19/06/2015, n. 12821

Cass. Cost., Sez. III, Sent., (data ud. 08/06/2006) 06/07/2006, n. 15383

Cass. Civ., Sez. III, Ord., (data ud. 24/10/2019) 09/03/2020, n. 6651

Cass. Civ., Sez. III, Ord., (data ud. 12/02/2019) 18/06/2019, n. 16295

Cass. Civ., Sez. III, Ord., (data ud. 16/11/2017) 01/02/2018, n. 2481

Art. 2052 c.c. DANNO CAGIONATO DALL’ANIMALE

Cass. Civ., Sez III, Sent., (data ud. 10/01/2020) 20/04/2020, n. 7969

Cass. Civ., Sez III, Sent., (data ud. 29/09/2015) 07/03/2016, n. 4373

“TUTELA DEL PEDONE”

Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 16/12/2013) 19/02/2014, n. 3964

CORRESPONSABILITÀ DEL DANNEGGIATO – Il mancato uso delle cinture di sicurezza e per il mancato uso del casco protettivo

Cass. Civ., Sez. III, Ord., (data ud. 18/11/2019) 10/06/2020, n. 11095

Cass. Civ., Sez. III, Ord., (data ud. 13/06/2018) 27/03/2019, n. 8443

FONDO DI GARANZIA VITTIME DELLA STRADA

Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 16/06/2015) 06/10/2015, n. 19896

“GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE DA ALCOOL E STUPEFACENTI”

Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 17/01/2013) 14/03/2013, n. 6548

Cass. Civ., Sez. II, Sent., (data ud. 13/06/2019) 27/01/2020, n. 1732

IL DANNO NON PARTIMOMNIALE DA LESIONE DEL DIRITTO ALLA SALUTE

Cass. Civ., Sez. Unite, Sent. (data ud. 24/06/2008) 11/11/2008, n. 26974