Art. 2043

Libro IV (Delle obbligazioni), Titolo IX (Dei fatti illeciti), in particolare:

Art. 2043 (Risarcimento per fatto illecito)  “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

Mentre la responsabilità contrattuale nasce dalla violazione di un precedente obbligo contrattuale (o di altra natura, es. gestione degli affari altrui), dall’art. 2043 c.c. trae origine il c.d. illecito aquiliano. Due soggetti che alcun rapporto avevano precedentemente vengono a contatto per via di quel fatto illecito che è produttivo del danno “ingiusto” e dal quale consegue la nascita dell’obbligazione risarcitoria da parte del danneggiante a favore del danneggiato.

Nell’art. 2043 c.c. la parola “danno” viene menzionata due volte: (i) “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto”; (ii) “obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

Al c.d. “danno ingiusto” di cui al punto sub i viene ricondotto il c.d. danno-evento, ovvero la lesione dell’interesse giuridicamente rilevante e meritevole di tutela risarcitoria. Da ciò consegue anche che la valutazione circa la rilevanza giuridica dell’interesse, a cui è ancorato il requisito dell’ “ingiustizia”, è fatta dal legislatore (nel senso che deve trattarsi di un interesse normativamente qualificato) e non è rimessa alla valutazione del giudice.

L’assenza nell’art. 2043 c.c. del riferimento ai soli diritti soggettivi e l’elasticità del requisito “ingiustizia” insieme con il filtro normativo di selezione degli interessi meritevoli di tutela, hanno permesso all’illecito extracontrattuale di evolversi, assecondando le nuove istanze di protezione e al tempo stesso evitando la totale atipicità dell’illecito aquiliano. Secondo le Sez. Un. n. 500/1999, il giudice provvederà alla selezione degli interessi giuridicamente rilevanti istituendo un giudizio di comparazione degli interessi in conflitto. Giudizio di comparazione che, tuttavia, andrà condotto alla stregua del diritto positivo, accertando se l’ordinamento manifesti l’esigenza di protezione dell’interesse del danneggiato[1].

Al risarcimento del danno di cui al punto sub ii viene invece fatto discendere il c.d. danno-conseguenza, ovvero la perdita patrimoniale e non patrimoniale che il danneggiato subisce in conseguenza del fatto illecito del danneggiante.

È al danno-conseguenza che, nel rispetto del principio indennitario, viene parametrata l’obbligazione risarcitoria (funzione compensativa e non punitiva della responsabilità civile). Il danno-conseguenza ex art. 2697[2] c.c. va allegato e provato da chi invoca il risarcimento.

A tali differenti danni corrispondono diversi rapporti di causalità: a) la c.d. causalità materiale tra condotta dell’agente e danno-evento; e b) la c.d. causalità giuridica tra danno-evento e danno-conseguenza. 

Funzione tipica della causalità materiale è imputare obbiettivamente l’evento lesivo all’autore della condotta; funzione tipica della causalità giuridica è, invece, selezionare quali tra le diverse conseguenze negative che  possono derivare da un fatto illecito, devono essere effettivamente addossate al danneggiante con il risarcimento del danno.

Per l’accertamento della causalità materiale si usa la c.d. teoria condizionalistica; ad essa si applicherà poi il correttivo delle eccezionali “cause sopravvenute da sole sufficienti a determinare l’evento” ex art. 41[3] co. 2, c.p. E tuttavia, a differenza del diritto penale dove si richiede una probabilità vicina alla certezza, nel diritto civile sarà sufficiente che tale valore sia “più probabile che non” (Cass. civ., Sez. Un., Sent. n. 675/2008).

E tra l’altro, sarebbe sufficiente una probabilità relativa e non assoluta del 50% + 1. Un evento dovrà logicamente (e non statisticamente) porsi come antecedente causale con maggiore probabilità rispetto altre possibili cause; da ciò consegue che anche una causa dal basso coefficiente statistico potrà trovare applicazione al caso di specie ove tutte le altre cause fossero ancora più improbabili e non siano concepibili altre possibili spiegazioni (tale valutazione del “più probabile che non” sarà di competenza del giudice).

Con riguardo alla causalità giuridica la cui funzione, come suddetto, consiste nell’attribuire al danneggiante i soli danni-conseguenza che derivino ex art. 1223[4] c.c. direttamente e immediatamente dal fatto illecito. Purtuttavia la giurisprudenza dominante ammette anche la risarcibilità di quei danni indiretti e mediati che in base alla c.d. regolarità causale possano comunque ricondursi all’illecito.

Esempio lampante è il danno che un figlio possa reclamare in virtù dell’uccisione del padre. A tal riguardo, tuttavia, un recente orientamento tenderebbe a qualificare tale danno come diretto. L’illecito civile ben può essere plurioffensivo, e determinate condotte come appunto l’uccisione di un padre possono ledere contemporaneamente diversi beni giuridici meritevoli di protezione; ovvero rispettivamente il diritto alla vita del padre e il diritto al rapporto parentale del figlio.


[1] R. Giovagnoli – Manuale Diritto Civile 2019

[2] Art. 2697 c.c. (Onere della prova) “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda”.

[3] Art. 41 (Concorso di cause) “Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l’azione od omissione e l’evento.

Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento. In tal caso, se l’azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita.

Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui”.

[4] Art. 1223 (Risarcimento del danno) “Il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”.


Giurisprudenza correlata:

DANNO DA LESIONE DEL DIRITTO ALL’AUTODETERMINAZIONE

Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 12/01/2010) 09/02/2010, n. 2847

Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 18/12/2006) 13/04/2007, n. 8826

Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 19/05/2004) 30/07/2004, n. 14638

DANNO DA NASCITA INDESIDERATA

Cass. Civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 22/09/2015) 22/12/2015, n. 25767

Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 27/09/2016) 11/04/2017, n. 9251

Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 27/09/2005) 20/10/2005, n. 20320

IL PIÚ PROBABILE CHE NON

Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 18/05/2007) 16/10/2007, n. 21619

Cass. Civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 20/11/2007) 11/01/2008, n. 576

Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 16/03/2011) 21/07/2011, n. 15991

DANNO NON PATRIMONIALE DA LESIONE DEL DIRITTO ALLA SALUTE

Cass. Civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 24/06/2008) 11/11/2008, n. 26972

RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE

Cass. Civ., Sez. III, (data ud. 22/10/1999) 22/10/1999, n. 589

Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 24/02/2020) 08/07/2020, n. 14258

Cass. Civ., Sez. VI-3, Ord., (data ud. 06/11/2020) 26/07/2021, n. 21404

Cass. Civ., Sez. VI-3, Ord., (data ud. 15/04/2014) 17/04/2014, n. 8940

RIVALSA DELLE STRUTTURE SANITARIE NEI CONFRONTI DEL MEDICO

Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 04/07/2019) 11/11/2019, n. 28994