Art. 1223

Libro IV (Delle obbligazioni), Titolo I (Delle obbligazioni in generale), Capo III (Dell’inadempimento delle obbligazioni), in particolare:

Art. 1223 (Risarcimento del danno) “Il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”.

L’art. 1223 c.c. pone la regola per cui il risarcimento del danno deve essere integrale, ovvero deve corrispondere alla diminuzione subita dal patrimonio del creditore (danno emergente) più una somma corrispondente al mancato aumento del patrimonio stesso (lucro cessante). Come sappiamo il danno può derivare da inadempimento di un’obbligazione (responsabilità contrattuale) oppure da fatti illeciti.

A seguito dell’emergenza determinata dalla diffusione della infezione da COVID-19, il Governo ha adottato una serie di misure contenute nel D.L. 23.2.2020, n. 6 (convertito con L. 5.3.2020, n. 13). Con successivo D.L. 17.3.2020, n. 18, c.d. Cura Italia (convertito, con modificazioni, dalla L. 24.4.2020, n. 27), all’art. 3, D.L. 23.2.2020, n. 6 è stato aggiunto il 6° co. bis che prevede espressamente che “il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223, della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”. Tale disposizione, che si applica solo nel caso in cui il ritardato o mancato adempimento sia conseguenza del rispetto delle misure di contenimento adottate dal Governo, rappresenterebbe, secondo i primi commenti alla normativa (DI MARCO, L’esonero da responsabilità contrattuale prevista dall’art. 91, comma 1, del Cura Italia, in Quot. Giur., 10.4.2020), una particolare tipologia di causa di forza maggiore, riecheggiando la figura del factum principis, consistente nell’adozione da parte dell’Autorità di un provvedimento che, impedendo o rendendo eccessivamente gravosa la prestazione oggetto del contratto, esclude la responsabilità per l’inadempimento del debitore, sempre che quest’ultimo abbia agito rispettando i principi di buona fede e diligenza di cui agli artt. 1175 c.c. e 1176 c.c[1].

Il danno emergente, per quanto qui interessa, può consistere ad esempio nel danno alla persona del creditore causato dall’inadempimento, nella difformità o mancanza di qualità della prestazione o nelle spese che il creditore deve sostenere per la tutala del suo diritto.

Devono reputarsi, altresì, implicitamente compresi nella domanda risarcitoria promossa dal creditore la richiesta di compenso per il pregiudizio subito a causa del ritardato conseguimento dell’equivalente monetario del danno, così come gli interessi compensativi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento da atto illecito, costituendo, questi, diversamente dagli interessi che maturano negli altri casi, una componente del risarcimento del danno[2].

Il danno da lucro cessante richiede una ragionevole certezza in ordine al suo accadimento e deve di regola valutarsi in via equitativa[3]. Il lucro cessante presuppone almeno la prova, sia pure indiziaria, dell’utilità patrimoniale che, secondo un giudizio rigoroso di probabilità (e non di mera possibilità), il creditore avrebbe conseguito se l’obbligazione fosse stata adempiuta[4]. Il lucro cessante può consistere anche ad esempio nella perdita e diminuzione della capacità di lavoro (in tale caso il danno è rappresentato precisamente dal venir meno totale o parziale del guadagno che la vittima avrebbe tratto dall’esercizio dell’attività lavorativa, subordinata o autonoma); o anche nella perdita di prestazioni alimentari e assistenziali in conseguenza della morte della persona che tali prestazioni erogava[5].

Un’ipotesi di danno da lucro cessante – nell’ambito della responsabilità extracontrattuale cui è applicabile l’art. 1223 c.c. in virtù del richiamo operato dall’ art. 2056 c.c. – è rappresentato dall’invalidità parziale o permanente subita dal lavoratore dipendente che influisce sulla percezione di speciali compensi per una prestazione di lavoro più intensa del normale e sull’ulteriore sviluppo di carriera (addirittura, in caso di demansionamento la Suprema Corte ha riconosciuto anche la risarcibilità del c.d. danno esistenziale a favore di tale danneggiato) o su di una possibile collocazione anticipata a riposo o su di un’alternativa possibilità di lavoro; analogamente costituisce danno da lucro cessante quello subìto durante l’inabilità temporanea. Peraltro, è stato in giurisprudenza precisato che tra lesione della salute e diminuzione della capacità di guadagno non sussiste alcun rigido automatismo; ne consegue che in presenza di una lesione della salute, anche di non modesta entità, non può ritenersi ridotta in egual misura la capacità di produrre reddito, ma il soggetto leso ha sempre l’onere di allegare e provare, anche mediante presunzioni, che l’invalidità permanente abbia inciso sulla capacità di guadagno. Inoltre, un danno patrimoniale da invalidità permanente può essere patito anche da chi al momento non lavora, qualora il danno subito possa influenzare la successiva possibilità di reperire un’occupazione[6].

I danni futuri devono essere intesi come le conseguenze dannose successive al tempo del giudizio, che è il momento rilevante per la determinazione del danno risarcibile[7].

Circa i danni futuri, è sufficiente una fondata e ragionevole previsione circa il verificarsi del danno, e non occorre l’assoluta certezza che lo stesso si verificherà.

I c.d. danni patrimoniali futuri, sono risarcibili anche ad esempio a favore dei genitori e dei fratelli di un minore deceduto a seguito di illecito e vanno ravvisati nella perdita o nella diminuzione di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche che, sia in relazione a precetti normativi, che per la pratica di vita improntata a regole etico-sociali di solidarietà familiare e di costume, presumibilmente e secondo un criterio di normalità il soggetto venuto meno prematuramente avrebbe apportato, alla stregua di una valutazione che faccia ricorso anche alle presunzioni e ai dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, con riguardo a tutte le circostanze del caso concreto. Ancora in tema di risarcimento del danno alla persona, posto che le lesioni non irrilevanti della integrità personale di un minore di età, non svolgente attività lavorativa, sono presumibilmente destinate a produrre un danno patrimoniale futuro, in termini di riduzione della sua futura capacità di guadagno, al fine di determinare il relativo danno il giudice deve tener conto non soltanto della rilevanza quantitativa delle lesioni, in termini di percentuale di invalidità medicalmente accertata, ma anche della loro natura e qualità – rispetto alle presumibili opportunità di lavoro che si presenteranno al danneggiato, avuto riguardo alle sue peculiari tendenze ed attitudini -, dell’orientamento eventualmente manifestato dal danneggiato medesimo verso una determinata attività redditizia, dell’educazione dallo stesso ricevuta dalla famiglia e della posizione sociale ed economica di quest’ultima, nonché della situazione del mercato del lavoro e, infine, di ogni altra circostanza oggettivamente o soggettivamente rilevante, ferma restando la possibilità per colui che è chiamato a rispondere di dette lesioni di dimostrare, in forza degli stessi anzidetti criteri, che il minore non risentirà alcun danno da quel particolare tipo di invalidità[8].

In tema di rapporti tra art. 1223 c.c. e 2059 c.c. segnaliamo che dall’inadempimento di una obbligazione contrattuale può derivare un danno non patrimoniale, il cui risarcimento è regolato secondo le norme dettate in materia di responsabilità contrattuale: in particolare, se l’inadempimento dell’obbligazione determina, oltre alla violazione degli obblighi di rilevanza economica assunti con il contratto, anche la lesione di un diritto inviolabile della persona del creditore, la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale potrà essere versata nell’azione di responsabilità contrattuale, senza ricorrere all’espediente del cumulo di azioni[9].

Avendo riguardo all’ultima parte della norma di commento notiamo che nell’area del danno contrattuale risarcibile rientrano solo le conseguenze immediate e dirette di esso; mentre nell’ambito del danno extracontrattuale possono essere risarciti anche i danni indiretti e mediati, che si presentino come effetto normale, secondo il principio della regolarità causale.

Rilevante in tema di art. 1223 c.c. è anche: (i) la c.d. perdita di chance, si veda a tal riguardo la sezione “IL DANNO DA PERDITA DI CHANCE NON PATRIMONIALE” del presente sito; e (ii) la compensatio lucri cum damno, si veda a tal riguardo la sezione “IL PRINCIPIO INDENNITARIO E LA COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO” del presente sito.


[1] Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli

[2] Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli

[3] BIANCA, 120

[4] Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli

[5] BIANCA,121

[6] Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli

[7] SALVI, Risarcimento del danno, in ED, XL, Milano, 1989, 1089

[8] Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli

[9] Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli


Giurisprudenza correlata:

DANNO DA LESIONE DEL DIRITTO ALL’AUTODETERMINAZIONE

Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza, 10/06/2020, n. 11112

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Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 12/01/2010) 09/02/2010, n. 2847

Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 19/05/2004) 30/07/2004, n. 14638

Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 05/05/2017) 05/07/2017, n. 16503

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DANNO DA NASCITA INDESIDERATA

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DANNO DA PERDITA DI CHANCE NON PATRIMONIALE

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