Art. 2236

Libro V (Del lavoro), Titolo III (Del lavoro autonomo), Capo II (Delle professioni intellettuali), in particolare:

Art. 2236 (Responsabilità del prestatore d’opera) “Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”.

La norma di cui al presente art. 2236 c.c. limita, ove sussistano problemi tecnici di speciale difficoltà, la responsabilità del professionista alle fattispecie di dolo o colpa grave.

Il parametro della diligenza professionale fissato dall’ art. 1176, 2° co., c.c., deve essere commisurato alla natura dell’attività esercitata, sicché per “diligenza professionale media” è da considerarsi quella posta nell’esercizio della propria attività dal professionista di preparazione professionale e di attenzione media (in tal caso alla violazione conseguirà la responsabilità del professionista anche per colpa lieve). Nel caso in cui la prestazione professionale da eseguire in concreto riguardi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, la responsabilità del professionista è attenuata e si configura, ex art. 2236 c.c., solo nel caso di dolo o colpa grave[1].

Al rapporto che origina da un contratto di prestazione professionale si applicano, in linea generale, le norme che determinano le conseguenze dell’inadempimento, ed in particolare l’ art. 1218 c.c.[2] Ciò però avviene soltanto nei casi “ordinari”, non nell’ipotesi in cui il professionista sia chiamato a risolvere problemi tecnici di speciale difficoltà, perché, in tale ipotesi, la responsabilità del prestatore è limitata ai casi di dolo o colpa grave, con conseguente deroga al principio generale di cui all’ art. 1218 c.c.[3].

Si ritiene che l’obbligazione del prestatore d’opera intellettuale è sempre un’obbligazione di mezzi che ha per oggetto un comportamento diligente ed esperto, l’impiego di mezzi idonei a realizzare un risultato, ma non ha per oggetto la realizzazione del risultato[4]; il professionista, assumendo l’incarico, si impegna a prestare la propria opera intellettuale e scientifica per raggiungere il risultato, ma non a conseguirlo: in tale ottica, l’inadempimento sarebbe costituito non dall’esito sfortunato della prestazione, bensì dalla violazione dei doveri inerenti lo svolgimento dell’attività professionale[5] (si veda la sezione OBBLIGAZIONI DI MEZZI E OBBLIGAZIONI DI RISULTATO del presente sito per un approfondimento sul tema).

Con particolare riguardo al settore della responsabilità medica, la giurisprudenza tende a restringere i casi “di speciale difficoltà” (che può essere riconosciuta ove ad esempio si tratti di problemi tecnici nuovi) e pone in capo al medico l’onere di provare la speciale difficoltà stessa; in ogni caso, non vengono scusati eventuali comportamenti negligenti o imprudenti del medico.


[1] Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli

[2] GIACOBBE G., Professioni intellettuali, in ED, XXXVI, Milano, 1987, 1083

[3] Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli

[4] Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli

[5] MUSOLINO, L’opera intellettuale: obbligazioni e responsabilità, Padova, 1995, 91


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